RECUPERO DEI CREDITI CONDOMINIALI E ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA CONDOMINIALE
 
Nel corso del 2020 a causa delle reali difficoltà generate dalla situazione critica che tutti ben conosciamo abbiamo cercato gli strumenti più idonei perchè l' attività amministrativa non subisse rallentamenti. Nell'ambito di questa implementazione dei servizi offerti da Studio Ciemme abbiamo inserito la mediazione.
La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria, nella quale un mediatore professionista adeguatamente formato, imparziale ed indipendente, aiuta due o più parti a trovare un accordo che soddisfi al meglio le loro esigenze. Si tratta di uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura, in tempi brevi e con costi certi e contenuti. E l’aspetto innovativo è che le parti SCELGONO in che modo risolvere la controversie.
La mediazione è stata disciplinata dal Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010, che prevede l’obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediazione nelle seguenti materie: condominio (tra cui l’impugnazione di delibere), diritti reali (usucapione, servitù…), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In caso di controversie per cui il procedimento di mediazione è obbligatorio (materie “obbligatorie”), le parti per legge devono essere assistite da un avvocato nel corso di tutta la procedura di mediazione.
E’ obbligatorio esperire il tentativo di mediazione in qualsiasi materia quando è il giudice a disporlo in sede di giudizio, anche di appello (mediazione delegata).
Permane poi la possibilità di esperire il tentativo di mediazione con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte, su istanza congiunta delle parti (mediazione congiunta) oppure quando è previsto da un’apposita clausola contrattuale o statutaria, ad esempio per i rapporti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici, per i contratti d’appalto, per i recuperi crediti e per ogni controversia nella sfera dei diritti civili disponibili.
Quando la mediazione riguarda una controversia che non rientra nelle materie “obbligatorie”, le parti sono libere di partecipare senza l’assistenza legale oppure assistite da qualsiasi altro professionista. Tra le materie non obbligatorie ricordiamo: recupero crediti (commerciali, condominiali, privati), risarcimento danni, appalto, prestazione d’opera manuale e
intellettuale, contestazione di lavori, contratti d’agenzia.
Il verbale di mediazione è un documento che vincola in modo formale le parti al rispetto degli accordi sottoscritti, nel caso la materia oggetto del verbale sia un piano rateale e si verifica un'inadempienza degli accordi da parte del debitore, è omologabile presso il Tribunale di competenza territoriale per ottenere il Decreto Ingiuntivo, senza altri passaggi burocratici.
Studio Ciemme, grazie ad un accordo perfezionato con l'Istituto di Conciliazione e Alta Formazione con sede a Milano utilizza il servizio di mediazione per il recupero dei crediti condominiali ed ogni altra controversia potesse emergere tra condominio/condomini/amministratore/soggetti terzi (fornitori, terze emministrazioni, ecc...).
Per approfondire l'argomento, questo è il link alla pagina di ICAF: https://www.istitutoicaf.it/

 
 
 

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